La nostra Associazione di Consumatori assistere continuamente i nostri associati per l’impugnazione di cartelle di pagamento inviate da AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE (EX EQUITALIA).
Tali richieste costituiscono dei veri e propri precetti con tutte le conseguenze di legge in particolar modo nel campo delle esecuzioni civili.
Nella nostra esperienza associativa ci siamo accorti come la maggior parte delle intimazioni di pagamento iscritte a ruolo sia nulla ovvero affetta da illegittimità che ne comporta la relativa declaratoria giurisdizionale; infatti, il credito vantato da AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE (EX EQUITALIA) nella cartella di pagamento è il più vario: si passa dalle sanzioni per violazione al codice della strada per arrivare alle imposte locali (bollo auto, diritto camera di commercio, IRPEF ed IVA) o ai crediti INPS, per non parlare dei preavvisi o atti di fermo amministrativo nonché ai pignoramenti coatti.
Il più delle volte si tratta di crediti prescritti, in altre è stata dichiarata la nullità della notifica della cartella di pagamento poiché sino al 2012 il concessionario si è avvalso del servizio postale, mentre le sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada riportano maggiorazioni ex art. 27 legge 869/81 non dovute; inoltre, vi è sempre la richiesta di illegittimità dell’aggio esattoriale sul quale i giudici hanno sempre omesso di esprimersi nonostante la chiara giurisprudenza di legittimità che ne ha riconosciuto la non debenza.
Una precisazione molto importante: le cartelle di pagamento sono soggette a precisi termini di decadenza oltre il quale non sarà possibile impugnarle, se non per prescrizione o decadenza, a seconda dell’imposta e/o tributo e/o sanzione iscritta a ruolo.
Il nostro sportello rimane a disposizione per tutti gli associati e tutti i consumatori europei che hanno interesse nel richiedere chiarimenti sulla legittimità della cartella di pagamento ricevuta da AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE (EX EQUITALIA).