Un associato AECI ha fatto esaminare il suo contratto di cessione del quinto presso il nostro sportello e, sulla base della documentazione acquisita, dalla lettura delle condizioni economiche e delle clausole contrattuali, dai calcoli effettuati, il perito ha riscontrato alcune irregolarità per quanto riguarda il mancato rimborso delle competenze nel caso dell’estinzione anticipata e l’errata indicazione del T.A.E.G., superiore al valore indicato in contratto e di conseguenza peggiorativo per il nostro associato.
Pertanto, al socio è stato riconosciuto il rimborso di complessivi Euro 7.612,64, così determinati:
– Euro 3.163,27, per l’errata indicazione del T.A.E.G. nel contratto sottoscritto e l’applicazione di un tasso effettivo globale peggiorativo rispetto a quello indicato contrattualmente
– Euro 4.449,37 per il mancato rimborso delle competenze dovute in caso di estinzione anticipata.
La nostra Associazione ha constatato che non si tratta di un caso isolato; sono stati moltissimi i riconoscimenti di rimborsi e risarcimenti simili soprattutto alla luce della nuova sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11.09.2019.
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A.E.C.I. CASTELLI ROMANI
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