Rimborso TFR e stipendi: il Fondo di Garanzia INPS.
La tragica crisi economica che ha colpito il nostro (e non solo) Paese, sta mettendo in grave difficoltà molti datori di lavoro e aziende a tal punto da non poter corrispondere ai propri dipendenti il trattamento di fine rapporto (TFR) e spesso anche gli stipendi.
La nostra Associazione di Consumatori chiarisce, dunque, come si deve comportare il lavoratore che da alcuni mesi non percepisce l’accredito degli stipendi, oppure il dipendente che viene licenziato e non riesce ad ottenere le ultime retribuzioni e il Tfr.
Basta un semplice sollecito o una diffida ad adempiere?
Per prima cosa e’ bene chiarire cosa e’ il Tfr, ovvero, il Trattamento di Fine Rapporto.
Che cos’è il Tfr
Il TFR o liquidazione o buonuscita, e’ quella somma di denaro che viene erogata a favore del lavoratore subordinato, pubblico o privato, nel momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro continuativo, a prescindere quale sia stata la causa dell’interruzione (dimissioni, licenziamento) per cui essendo “un diritto” e’ comunque dovuto.
L’istituto del Tfr trova la sua disciplina nell’articolo 2120 del codice civile che disciplina il trattamento di fine rapporto e ne definisce il contenuto. Lo stesso articolo delinea tre punti fondamentali ossia: garanzia del TFR in cui stabilisce il diritto a ricevere la liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro delineandone i criteri per il calcolo, rivalutazione del TFR, anticipazione del TFR.
Vie legali per il recupero del Tfr
Innanzitutto, e’ bene chiarire che il mancato pagamento della retribuzione legittima le dimissioni per giusta causa da parte del lavoratore dipendente, esonerandolo dall’obbligo di dare, al datore di lavoro, il preavviso e facendo maturare in suo favore il relativo indennizzo.
In più, con la presentazione delle dimissioni, al dipendente spetta l’assegno di disoccupazione nonostante non abbia subito formalmente il licenziamento.
Rimanendo comunque imprescindibili le misure assistenziali erogate dall’inps, nel caso in cui il datore, per cattiva volontà o per crisi economica, non versi al dipendente le buste paga o il TFR, la prima, e più economica mossa da compiere, consiste nel metterlo in mora inviando una diffida con raccomandata AR, sollecitandolo a pagare il dovuto.
In questa attività e’ sempre bene consultarsi con un esperto che saprà effettuare i conteggi degli importi dovuti ed eccepire le giuste eccezioni al datore moroso.
Fondo di garanzia dell’inps.
La richiesta al fondo di garanzia va fatta telematicamente dal sito dell’INPS per chi ha il pin CE o spid oppure tramite il patronato.
Possono chiedere l’intervento del Fondo di garanzia dell’Inps tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la Gestione, gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e i soci delle cooperative di lavoro.
Lo sportello legale della nostra Associazione di Consumatori offre, ai soci, assistenza per i conteggi di lavoro, per la successiva diffida legale ma anche per l’azione legale qualora il datore di lavoro continui a non pagare.
Tramite la nostra Associazione puoi ricevere assistenza da avvocati altamente specializzati nella gestione di questo tipo di controversie.
Per tutte le informazioni, assistenza e consulenza di seguito i nostri recapiti:
A.E.C.I. APS CASTELLI ROMANI
Associazione Europea Consumatori Indipendenti
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