Sembrano susseguirsi le sentenze di condanna nei confronti di Poste Italiane spa, per aver indotto in errore i consumatori non consegnando il foglio illustrativo agli investitori che, dopo anni, si sono visti prescrivere i buoni fruttiferi all’epoca conseguiti.
La mancata consegna del foglio illustrativo di un buono fruttifero al consumatore, pregiudica lo stesso nella riscossione del titolo e dei relativi interessi.
E’ quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Oristano (e non solo), con la sentenza del 9 aprile 2024, che ha condannato Poste Italiane per la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza per il mancato rimborso di un buono fruttifero postale.
Il Giudice, orientandosi con la giurisprudenza attuale, ha rilevato che la mancata consegna del foglio illustrativo, ha comportato un danno al consumatore considerato che il Buono Fruttifero Postale non aveva alcuna indicazione della durata e/o scadenza dell’investimento fatto e che, tali mancanze, non hanno consentito al risparmiatore di prendere coscienza della data di scadenza del buono stesso così da rendere ignoto il termine di scadenza della prescrizione.
Omettendo di consegnare il foglio illustrativo, Poste è venuta meno ad un obbligo di legge cagionando un danno al consumatore che non ha potuto riscuotere il titolo investito.
A.E.C.I. Castelli Romani, che da tempo affronta l’argomento buoni fruttiferi ed assiste i cittadini a cui vengono respinte le richieste di rimborso da parte di Poste Italiane, ha ottenuto vari riconoscimenti, in favore di alcuni nostri soci, del pagamento dei buoni fruttiferi da parte di Poste.
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