Nella Rottamazione Quater rientrano tutti i debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Rientrano anche cartelle non ancora notificate, nonché i debiti rateizzati o di vecchie rottamazioni.
Questa nuova rottamazione prevede la possibilità di pagare solo le somme effettivamente dovute, detratti interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Restano a carico del contribuente, invece, i rimborsi spese per le procedure esecutive ed i diritti di notifica, quindi restano dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di:
– capitale;
– spese di notifica;
– sanzioni amministrative e penali espressamente individuate da legge;
– spese maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive;
– spese di notificazione;
– interessi da dilazione nella misura del 2% annuo (nel solo caso di opzione per il versamento rateale).
Esclusioni.
Sono esclusi i debiti precedenti o posteriori alle date indicate ed anche:
– risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e, quindi, dazi e diritti doganali;
– IVA riscossa all’importazione;
– somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
– crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– sanzioni amministrative – comprese quelle per la violazione del Codice della strada – diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali (in questo caso il beneficio della rottamazione è ammesso solo con riguardo agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio);
Quanto si paga e quando.
Per effetto dell’adesione alla rottamazione, vengono stralciate le seguenti somme iscritte a ruolo:
– sanzioni (ad eccezione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla tabella precedente);
– interessi, compresi gli interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo;
– aggi di riscossione.
L’importo complessivamente determinato, dovrà essere versato nelle seguenti modalità:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2023;
- in un massimo di 18 rate con le seguenti modalità e tempistiche:
– il 10% delle somme complessivamente dovute con prima rata da versare entro il 31 luglio 2023;
– il 10% delle somme complessivamente dovute con seconda rata da versare entro il 30 novembre 2023;
– il residuo in rate di pari importo, con decorrenza 2024, alle seguenti scadenze: il 28 febbraio; il 31 maggio; il 31 luglio; il 30 novembre di ciascun anno.
Iter per la richiesta di rottamazione.
Per aderire alla Rottamazione ti rimandiamo al nostro articolo https://www.aecicastelliromani.it/2023/01/27/rottamazione-2023-scadenza-aprile-2023-ecco-le-istruzioni/
L’esito della domanda (positivo o negativo) verrà comunicato da Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 giugno 2023 con una comunicazione scritta.
Attenzione alla scadenze perché, se ritardate il pagamento di una rata per più di 5 giorni, si decade dalla rottamazione.
Associazione Europea Consumatori Indipendenti
A.E.C.I. Castelli Romani
Tel. 06.93376780
www.aecicastelliromani.it