A.E.C.I. chiarisce cosa prevede la legge.
Possibile che una delle norme più utili ed importanti che disciplina il rapporto tra consumatori e professionisti, non sia da questi ultimi conosciuta?
Eppure si direbbe che sia proprio così, a detta delle continue richieste di assistenza che arrivano ad A.E.C.I.: numerosi venditori continuano a negare la sostituzione del prodotto difettoso acquistato poco tempo prima.
Eppure la legge è chiara: l’art. 130 Codice del Consumo (DLgs 206/2005) recita:
1. Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
La responsabilità del venditore permane per due anni.
Art. 132 Codice del Consumo: 1. Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Dunque, la legge consente al consumatore che abbia acquistato un prodotto difettoso di chiedere, a sua insindacabile scelta, al venditore, ovvero all’esercizio commerciale dove ha acquistato il bene, di ripararlo o sostituirlo.
Ma la risposta data dal venditore è spesso: sono passati i 7/8 giorni, o chissà quali altri giorni, non possiamo sostituirlo ma solo ripararlo.
Ebbene non esiste alcuna norma in vigore nel nostro ordinamento che afferma ciò.
Esiste e detta le regole l’ art. 130 del Codice del Consumo sopra riferito.
Unico limite temporale all’esercizio del diritto per richiedere la sostituzione del prodotto guasto è: 2 mesi dalla scoperta del vizio.
L’art. 132 (co. 2) afferma: Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
Ma allora che fare quando il venditore non vuol sentire ragioni, in totale spregio della legge?
A.E.C.I. consiglia di
– Contattare il numero verde della guardia di finanza ( 800.66.96.66 ) per chiedere supporto;
– scrivere una lettera legale indirizzata al venditore e per conoscenza al produttore.
A.E.C.I. ha affrontato anche il tema del diritto alla riparazione in caso di prodotto difettoso: leggi l’articolo: http://www.aecicastelliromani.it/2021/01/17/prodotto-difettoso-riparazione-art-130-codice-del-consumo/
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