Finanziamenti con garanzia dello stato. Banche li negano e chiedono ulteriori beni a garanzia. A.E.C.I. Castelli Romani segnala istituti a Banca d’Italia e scrive all’ANSA.

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Con riferimento alle misure a sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese di persone fisiche esercenti attività di Impresa, Associazioni Professionali, Agenti di Assicurazione – danneggiate dall’emergenza COVID-19 – relativamente alle Garanzie rilasciate sui finanziamenti di importo garantiti al 100% dallo Stato, attraverso le risorse allocate sul fondo di garanzia PMI, la legge di conversione del decreto liquidità ha introdotto una serie di modifiche.

  • L’importo massimo di richiesta del finanziamento è stato innalzato ad € 30.000; i parametri per calcolare l’importo concedibile sono:
  • il 25% del fatturato 2019

oppure

  • il doppio della spesa salariale annua 2019 (o dell’ultimo anno disponibile), comprendendo oneri sociali e costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti; nel caso di imprese costituite a partire dal primo gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.
  • Aumento della durata massima da 6 a 10 anni , con 2 anni di pre-ammortamento.
  • Il tasso di interesse deve tenere conto solo dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di rendistato maggiorato dello 0,20 %.
  • Il finanziamento è concesso ai soggetti ammissibili, senza valutazione del credito (ovvero non sarà effettuata la stima della probabilità di rimborsare il credito in modo puntuale).
  • Le richieste devono essere integrate da un’autocertificazione del titolare o legale rappresentante dell’impresa richiedente il finanziamento dove si dichiara che la stessa è stata danneggiata dall’emergenza covid-19, ed in questo caso la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
  • Esclusioni: non possono accedere le imprese che hanno utilizzato la capacità di accesso al fondo di garanzia pari a 5 milioni di euro.

 Il rilascio della garanzia da parte del fondo è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del  fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale dei requisiti di ammissibilità, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del fondo medesimo.

Nonostante i criteri stabiliti dallo stato, molte richieste di finanziamento presentate dai nostri soci in vari istituti bancari sono state respinte; talvolta sono state chieste da parte delle banche addirittura delle garanzie aggiuntive dall’impresa o dagli stessi soci e/o legali rappresentanti, nonostante siano finanziamenti garantiti al 100% dallo stato.

Tale posizione da parte delle banche è scorretta e illegale, per questo i nostri esperti nel settore sono al vostro fianco per valutare, verificare ed assistervi in tali ed altre problematiche e nelle risposte non sempre trasparenti e corrette che vengono rilasciate dalle banche.

Se hai bisogno di aiuto, compila il forum sottostante o contatti a:

A.E.C.I. Castelli Romani

Associazione Europea Consumatori Indipendenti

Via Nettunense N. 217 – 00041 Albano Laziale (Rm)

Tel. 0693376780

sito web: www.aecicastelliromani.it

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