Tutela del consumatore da parte di A.E.C.I. Castelli Romani contro la compagnia telefonica Fastweb.
Un nostro socio/consumatore, dopo inutili reclami presentati al call center e l’attesa di oltre 7 mesi, si è rivolto a Noi per chiedere aiuto a seguito della richiesta di passaggio della linea telefonica di casa ad altro operatore e, grazie ad AECI Castelli Romani, il Gestore FASTWEB SPA è stato condannato ad emettere un congruo indennizzo per mancata attivazione, con tutti i disservizi correlati, della portabilità del numero telefonico.
Il rapporto tra utenti e gestori di telefonia è il più delle volte conflittuale.
Ogni giorno riceviamo molte segnalazioni, dai consumatori/utenti, che subiscono ingiustizie di ogni genere da parte dei Gestori di telefonia; dagli inadempimenti contrattuali di varia natura, alle attivazioni non richieste, alle mancate migrazioni, alla poca trasparenza contrattuale, a disfunzioni improvvisi della linea voce ed adsl fino ad arrivare a veri e propri distacchi della linea.
Il caso recentemente risolto dalla nostra Associazione è quello di un nostro associato che, dopo aver richiesto il passaggio della linea telefonica di casa ad altro Gestore, ha dovuto attendere ben 7 mesi prima che gli venisse ripristinata! Inutili sono stati i reclami al call center, l’invio di raccomandate e quant’altro. Invano è stato anche il tentativo di cambiare apparato telefonico. Il risultato era sempre lo stesso e cioè MALFUNZIONAMENTO del servizio telefonico sulla sua utenza.
A.E.C.I. Castelli Romani, è intervenuta per conto del nostro Associato al quale, nel frattempo, veniva richiesto da parte del Gestore di saldare le fatture emesse, pari ad Euro 400, con minaccia di azione legale!
La nostra Associazione è intervenuta nella difesa del nostro socio ed ha ottenuto giustizia per i disservizi patiti così da ottenere lo storno di tutte le fatturazioni emesse, durante il periodo di contenzioso, ed il giusto indennizzo per i pregiudizi subiti a seguito della mala gestio operata dal Gestore telefonico.
Il provvedimento ottenuto dal nostro Associato statuisce un importante principio secondo il quale, a fronte del mancato trasloco dell’utenza con il nuovo gestore dopo un certo lasso di tempo, il consumatore può recedere dal contratto per inadempimento della società telefonica. Inoltre l’utente, in caso di ritardo, salvo la prova del maggior danno, ha diritto almeno all’indennizzo contrattualmente fissato dal gestore telefonico per ogni giorno di ritardo.